A quale data devo possedere i requisiti per l'ammissione al concorso?
I requisiti per l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli di merito e di preferenza devono essere posseduti entro la data, specificata all'interno del bando, corrispondente al 90mo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, ovvero al termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione.
I titoli di merito possono essere tra loro cumulabili?
Per ogni categoria è possibile cumulare più titoli di merito fino ad un punteggio massimo prestabilito. In particolare:
I categoria (Doti di capacità e di rendimento): massimo 20 punti
II categoria (Incarichi): massimo 5 punti
III categoria (Titoli di cultura): massimo 20 punti
IV categoria (Studi elaborati e pubblicati): massimo 5 punti
Si può presentare la domanda di partecipazione senza utilizzare il modulo telematico predisposto dalla Corte dei conti?
No, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione dal concorso.
È possibile consegnare personalmente la domanda?
No, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione dal concorso.
E’ necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata?
Si, non saranno prese in considerazione le domande che riportano un indirizzo di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata non intestato al candidato che compila la domanda di partecipazione al concorso.
Ho dimenticato la password e la mia pec è stata disabilitata, come posso fare?
E’ necessaria una nuova iscrizione telematica utilizzando una nuova pec.
Che cosa devo allegare alla domanda di partecipazione?
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso:
- copia della ricevuta di versamento di 50 euro, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso
- copia di un documento di identità del candidato in corso di validità
- curriculum vitae aggiornato
- le eventuali pubblicazioni in formato digitale (massimo n. 5). Se non si possiede il formato digitale le pubblicazioni cartacee possono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro l’ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del bando, o presentate a mano al Segretariato generale della Corte dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.
Sono un funzionario della P.A. da 4 anni e 7 mesi. Posso partecipare al concorso?
No, è necessario avere un’anzianità di servizio “almeno” di cinque anni per poter partecipare. Le anzianità prescritte dal bando per ciascuna categoria di partecipazione devono essere possedute interamente.
Ho bisogno di richiedere tempi aggiuntivi e strumenti ausiliari per lo svolgimento delle prove scritte. Come devo fare?
Il candidato può inserire, nell’apposito spazio dedicato agli allegati della domanda, utilizzando i campi denominati “Altro”, anche l’eventuale istanza di strumenti ausiliari e di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, corredata da idonea certificazione medica, ai sensi della normativa vigente.
Sono un funzionario della P.A. assunto, tramite selezione pubblica, con contratto di formazione e lavoro. Posso considerare i 2 anni di formazione come servizio “di ruolo” ai fini del calcolo dell’anzianità?
Si, il contratto di formazione e lavoro rappresenta un particolare tipo di contratto a termine, il cui nucleo originario si rinviene nella legge n. 285/1977 per il settore privato, e che successivamente è stato esteso, con il decreto legislativo n. 80/98, a tutti i comparti della pubblica amministrazione. Oggi il d.lgs n. 165/01 consente alle P. A. di avvalersi delle forme contrattuali flessibili “previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa” fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento del personale, ovvero previo esperimento di selezione pubblica. La normativa di riferimento è rappresentata, anche per il settore pubblico, dalla legge n. 863/84, la quale, all’art. 3, comma 5, stabilisce che il periodo di formazione e lavoro (che si caratterizza come lavoro a tempo determinato) è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Si ritiene, pertanto, che tale fattispecie sia da distinguere da tutte le altre situazioni di cumulo tra servizio svolto con contratti a tempo determinato e indeterminato, per i quali invece è valutabile solo l’anzianità a decorrere dall’immissione in ruolo.
Sono stato iscritto all’albo molti anni. Ad oggi non risulto più iscritto e sono dipendente di una società privata. Posso partecipare?
No, all’atto della presentazione della domanda ovvero entro il termine utile, il candidato deve appartenere ad una categoria di cui all’art. 2 del bando;
Sono un funzionario della P.A. da 4 anni e 7 mesi. Prima però era stato iscritto all’albo degli avvocati per 3 anni. Posso partecipare?
Si, i requisiti di anzianità prescritti ai fini dell’ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.
Ho vinto un concorso in magistratura ordinaria e ho preso servizio in qualità di magistrato in tirocinio da tre mesi. Precedentemente, sono stato iscritto all’albo degli avvocati per un periodo di cinque anni e poi mi sono cancellato dal relativo albo. Posso partecipare al concorso?
Si, i magistrati ordinari che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all’esito dell’accertamento che sarà effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell’immediatezza del relativo espletamento.
Fino a quanti anni viene valutato il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni?
Il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni viene valutato fino ad un massimo di 8 anni.